Quali sono le regole per il riscaldamento condominiale?
Chi vive in un condominio con impianto di riscaldamento condominiale, deve attenersi a determinate regole circa l’accensione, lo spegnimento e la temperatura massima da raggiungere. Oltre a questo regolamento generale esistono anche degli obblighi strutturali a cui occorre adeguarsi per evitare multe a volte anche pesanti con importo che varia dai 500€ fino ad arrivare ai 2500€. Vediamo di cosa si tratta per prepararsi al meglio alla prossima stagione invernale.
Come funziona il riscaldamento condominiale?
Quando si parla di impianto di riscaldamento condominiale si fa riferimento ad un sistema centralizzato che prevede una caldaia unica comune a tutti. Il calore viene ripartito negli appartamenti situati nel palazzo i quali non dovranno pagare una bolletta per il riscaldamento e per l’acqua calda sanitaria. I costi per il riscaldamento sono infatti inseriti all’interno delle provvigioni mensili di spese condominiali.
Nel riscaldamento autonomo ogni appartamento possiede una caldaia privata posizionata in casa o sul balcone e si occupa autonomamente degli oneri e della manutenzione. Negli impianti centralizzati il vantaggio è quello di poter usufruire delle economie di scala circa i costi di manutenzione e gestione, i quali andranno ripartiti per il numero di persone che ne usufruiscono.
Regolamento riscaldamento condominiale
Il regolamento sul riscaldamento condominiale pone degli obblighi circa il numero delle ore in cui è consentito il riscaldamento condominiale e il periodo in cui si è autorizzati all’accensione nelle diverse zone climatiche. Il decreto che definisce le regole sul riscaldamento condominiale è il decreto presidenziale 74/2013. Il decreto divide il territorio nazionale in zone climatiche, per ognuna di queste aree definisce il numero di ore massime in cui possono essere accesi i termosifoni.
Per quanto riguarda la definizione delle città relative alle varie zone geografiche, si può consultare l’allegato del d.p.r 412/1993, la norma sugli impianti termici degli edifici per il risparmio energetico. È il regolamento condominiale approvato dall’assemblea poi a definire quando accendere e spegnere il riscaldamento, ovvero le ore del giorno.Ogni modifica agli orari deve essere approvata a maggioranza dall’assemblea. Il decreto definisce però una fascia giornaliera consentita, tranne per la zona F, che e’ compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno (articolo 4, comma 4, degreto legislativo 74 del 2013).
Accensione riscaldamento condominiale: le regole in base alle zone geografiche
La legge nazionale impone dei limiti sulle date in cui si accende e si spegne il riscaldamento condominiale. Tali limiti si differenziano tra le varie zone geografiche per andare a favore delle diverse zone climatiche (articolo 4, comma 2, degreto legislativo 74 del 2013). Volendo schematizzare:
- Zona A: Comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle. La data di accensione va dal 1° dicembre al 15 marzo, per un massimo di 6 ore al giorno.
- Zona B: Province di Agrigento, Catania, Messina, Palermo, Siracusa, Trapani, Reggio Calabria e Crotone. Dal 1° dicembre al 15 marzo, per un massimo di 8 ore al giorno.
- Zona C: Province di Imperia, Latina, Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Lecce, Napoli, Oristano, Ragusa, Salerno, Sassari e Taranto. L’accensione va da 15 novembre al 31 marzo, per un massimo di 10 ore al giorno.
- Zona D: Province di Genova, La Spezia, Savona; Forlì, Ancona, Ascoli Piceno, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Pesaro, Pisa, Pistoia, Prato, Roma, Siena, Terni, Viterbo, Avellino, Caltanissetta, Chieti, Foggia, Isernia, Matera, Nuoro, Pescara, Teramo e Vibo Valentia. Possono accendere il riscaldamento condominiale dal 1° dicembre al 15 marzo per un massimo di 12 ore al giorno.
- Zona E: Province di Alessandria, Aosta, Asti; Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Novara, Padova, Pavia, Sondrio, Torino, Varese, Verbania, Vercelli, Bologna, Bolzano, Ferrara, Gorizia, Modena, Parma, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Arezzo, Perugia, Frosinone, Rieti, Campobasso, Enna, L’Aquila e Potenza. L’accensione è consentita dal 15 ottobre al 15 aprile per 14 ore al giorno.
- Zona F: Province di Cuneo, Belluno e Trento, per loro non è previsto alcun limite.
Le regole sui limiti della temperatura
La legge nazionale impone anche dei limiti circa la temperatura massima consentita all’interno delle unità immobiliari dei palazzi dotati di riscaldamento condominiale. I regolamenti in questione sono: DPR 74/2013, DPR 412/93, DPR 551/99. Il limite consentito dalla legge è di:
- 18 gradi + 2 gradi di tolleranza: nelle fabbriche, capannoni industriali e officine artigianali ( “edifici adibiti ad attivita’industriali, artigianali e assimilabili”; articolo 3, comma 1, degreto legislativo 74 del 2013).
- 20 gradi + 2 gradi di tolleranza: per privati, uffici e scuole (“per tutti gli altri edifici“; articolo 3, comma 1, degreto legislativo 74 del 2013).
Su ogni impianto termico al servizio di piu’ unita’ immobiliari (condomini o similari), il proprietario o l’amministratore espongono una tabella contenente:
- “l’indicazione del periodo annuale di esercizio dell’impianto termico e dell’orario di attivazione giornaliera prescelto;
- le generalita’ e il recapito del responsabile dell’impianto termico;
- il codice dell’impianto assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici istituito dalla Regione o Provincia autonoma
ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera a.” (articolo 4, comma 7, degreto legislativo 74 del 2013).
I limiti alle regole sul riscaldamento condominiale
Nei casi in cui ci siano situazioni climatiche avverse rispetto alla norma o altre esigenze oggettive, i sindaci possono modificare, ampliare o ridurre, sia il periodo di accensione sia le ore massime consentite. La modifica ha però un limite, infatti non può andare oltre alla metà di quella consentita in una situazione ordinaria. Inoltre, “gli edifici adibiti a ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonche’ le strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei commi 1 e 2, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali” (articolo 3, comma 4, degreto legislativo 74 del 2013).
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